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"Una diossina intellettuale sta decretando il Declino e la Caduta dell'Impero dell'Essere Umano...
e se non avessi qualche speranza lascerei perdere." F. Battiato
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Invitiamo i singoli, le associazioni, i centri sociali ad aderire all'appello per la costruzione di appuntamenti di mobilitazione e sensibilizzazione su tutto il territorio comprensoriale.

Contro discariche ed inceneritori. Per il Trattamento Meccanico Biologico (MBT): trattamento a freddo dei rifiuti. Per le dimissioni immediate del presidente dell’Ente Parco Vesuvio e di tutti i sindaci colpevoli dell’ecocidio in atto. Per una stagione dell’autogoverno collettivo. Per un nuovo piano rifiuti deciso dalle comunità locali autorganizzate. Per l’avvio reale della raccolta differenziata porta a porta. Per il salario garantito a precari e disoccupati che qui vivono disperano muoiono. Per Riciclo, Riuso e Compostaggio. Per un piano straordinario di bonifica delle aree inquinate. Contro il capitalismo della catastrofe.


Movimento Difesa del Territorio Area Vesuviana

Collettivo Area Vesuviana

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domenica 25 maggio 2008

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. (GU n. 120 del 23-5-2008 ).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [...] emana il seguente decreto-legge:
[...] Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nelsettore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, inderoga al parere della Commissione di valutazione di impattoambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni atutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, pressoil termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER**: 19.05.01; 19.05.03;19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e'autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008,e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, e' altresi' autorizzata la realizzazione deltermovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.
[...] Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, ilSottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di unimpianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili asalvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioniedilizie ed urbanistiche vigenti. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nellaregione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui alcitato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti,aventi codice CER** 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01,sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento osmaltimento. 3. E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER** 19.12.10, 19.12.12,19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di depositotemporaneo. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valeresulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 9.

D i s c a r i c h e
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza deirifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantisticoprevisto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimentodei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e'autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) -localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta(AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita' Pozzelle e localita' Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cavadel Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita' Torrione (CavaMastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle;Serre (SA) - localita' Valle della Masseria. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER**: 19.12.12;19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER**: 19.01.11*; 19.01.13*;19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cuiall'articolo 18. 3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER**: 20.03.01. 4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. 5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su propostadel Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio deiMinistri si esprime entro i sette giorni successivi. 6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' abrogato. 7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensidell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributiviin favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti didiscarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge. 8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.». 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione delcomma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
[...] Art. 11.
Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissatidal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa dismaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito perogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento esmaltimento. 2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, neiconfronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gliobiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni. 3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,e' abrogato. 4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretariodi Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalita' individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili. 5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottanole necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato. 6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili. 7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore acinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli dellaregione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati dellaraccolta differenziata operata. 8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cuiall'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione e' affidata ad un soggetto da individuare con successivoprovvedimento del Sottosegretario di Stato. 9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione dellaraccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui alcomma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordoquadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata. 10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, unacapillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare ilivelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare procede, con proprio decreto, a definire le modalita' tecniche,finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita'di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagnadi comunicazione di cui al presente comma. 11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore diraccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano diraccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In casodi inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, ilSottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli. 12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazioneambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula diaccordi, anche integrativi di quelli gia' sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati.Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibilidestinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, incoerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.
[...] Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il31 dicembre 2009.
Art. 20.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008

**CODICI CER
19.12.12
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19.05.01
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03
compost fuori specifica
20.03.01
rifiuti dei mercati
19.01.12
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19.01.14
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19.02.06
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19.01.11*
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19.01.13*
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19.02.05*
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11*
altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19.12.10
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti )
19.12.12
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

19.05.01
parte di rifiuti urbani e simili non compostata

N.B. Per la consultazione del testo integrale del presente decreto e della tabella dei codici CER cliccare sugli appositi link, inseriti nella colonna a destra.

5 commenti:

Lina ha detto...

Ho inserito anche a cosa corrispondono i codici citati nel decreto, per sottolineare alcune contraddizioni: se le discariche sono provvisorie, come più volte promesso alle popolazioni, allora perchè è previsto che raccolgono quelle che in pratica saranno le ceneri dei futuri inceneritori; queste discariche non accoglieranno "semplice" talquale ma anche sostanze pericolose.
Queste elementari annotazioni non vengono minimamente citate nel lavaggio del cervello che i media ci stanno facendo in questi giorni, sinonimo della solita cattiva informazione.

Anonimo ha detto...

Chiedo scusa se pubblico come anonimo, ma non ricordo più le mie password.
Lo dicevamo, Cassandre inascoltate, dove saremmo arrivati. Ma questo è peggio! Addirittura rifiuti tossici e nocivi immessi permanentemente nelle cave di Terzigno!
Angelo Genovese

Anonimo ha detto...

è una vergogna, mentre un'inchiesta sta accertando cose pazzesche sul commissariato e nessuno muove un dito...
Siamo in piena era nazi-televisiva... è tristissimo

Anonimo ha detto...

Ancora più triste e inaccettabile ke i terzignesi siano rassegnati ad un presente e ad un futuro buio senza avere la forza ed il coraggio di ribbellarsi.Questa è la vera tristezza.

Anonimo ha detto...

Well written article.