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"Una diossina intellettuale sta decretando il Declino e la Caduta dell'Impero dell'Essere Umano...
e se non avessi qualche speranza lascerei perdere." F. Battiato
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Invitiamo i singoli, le associazioni, i centri sociali ad aderire all'appello per la costruzione di appuntamenti di mobilitazione e sensibilizzazione su tutto il territorio comprensoriale.

Contro discariche ed inceneritori. Per il Trattamento Meccanico Biologico (MBT): trattamento a freddo dei rifiuti. Per le dimissioni immediate del presidente dell’Ente Parco Vesuvio e di tutti i sindaci colpevoli dell’ecocidio in atto. Per una stagione dell’autogoverno collettivo. Per un nuovo piano rifiuti deciso dalle comunità locali autorganizzate. Per l’avvio reale della raccolta differenziata porta a porta. Per il salario garantito a precari e disoccupati che qui vivono disperano muoiono. Per Riciclo, Riuso e Compostaggio. Per un piano straordinario di bonifica delle aree inquinate. Contro il capitalismo della catastrofe.


Movimento Difesa del Territorio Area Vesuviana

Collettivo Area Vesuviana

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giovedì 31 luglio 2008

AVVISO IMPORTANTE: PAGAMENTO TARSU

Tutti coloro che hanno ricevuto la notifica per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti del Comune di Terzigno per l'anno 2006 da parte di EQUITALIA POLIS S.P.A. hanno 60 giorni di tempo per pagare tale tassa e ricorrere contro tale tributo perchè, come ben sappiamo, il servizio non è stato effettuato affatto negli anni 2006/2007.
Pertanto si consiglia a tutti:
-di pagare entro breve termine la prima rata della tassa o l'importo totale;
-di fare ricorso entro 60 giorni.
Poichè il ricorso si può inviare nel mese di settembre, abbiamo preparato una prima impostazione dello stesso che qui alleghiamo, in attesa di proposte e modifiche e prepararne uno ben articolato per settembre da fornire a tutti.


Alla Commissione tributaria provinciale - Napoli

Lo scrivente…………………………, nato a ……………………, il …………………. , residente a ……………………………in via …………….., Codice fiscale…………………………, inserito nei ruoli del comune di Terzigno (NA) per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti , propone ricorso presso codesto ufficio nei confronti del Comune di Terzigno per la cartella di pagamento n°…………………. della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2006 , notificata in data………. da Equitalia Polis spa, agente riscossioni per la provincia di Napoli, che lo scrivente ha pagato regolarmente , di cui si allega fotocopia alla presente
Come è noto ed accertato, per il predetto anno 2006 si sono verificate, così come per l’anno 2007, numerose disfunzioni ed inefficienze che hanno reso sostanzialmente impossibile l’utilizzo del servizio smaltimento rifiuti da parte degli utentidel comune di Terzigno.
In riferimento a quanto sopra, il sottoscritto rappresenta quanto di seguito riportato.
Il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 che regolamenta il tributo in questione stabilisce, al comma 4 dell’art.59: “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.” (non superiore al 40 per cento della tariffa).
Nonostante l’imposizione sia caratterizzata attualmente dal sistema tariffario, quindi, il dovere del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio presuppone, necessariamente così come nel vecchio ordinamento, che lo stesso abbia la possibilità di utilizzare il servizio.
Ciò significa che per il sorgere dell'obbligo non è sufficiente la mera ubicazione dell'immobile nel perimetro in cui è stato istituito il servizio ma è altresì indispensabile che il cittadino abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione, di utilizzare il servizio.
(Sentenze della Corte di cassazione: SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 132; Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995).
Il principio, proprio in ordine ai commi 2 e 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, è stato successivamente precisato e ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione V civile.
- sentenza n. 10608 depositata il 4 luglio 2003 - "il comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per tale prestazione sussiste a carico del cittadino residente l'obbligo di pagare un tributo, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonchè della sua natura" e che, conseguentemente, il pagamento della tassa "è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purchè ne abbia la possibilità";

- sentenza n. 19653 del 22 dicembre 2003 e n.6312 del 23 marzo 2005 - "Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento, da determinare in relazione alla distanza del pi vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";

- sentenza n. 21508 del 7 novembre 2005- “l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta non già l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell'articolo 59, commi secondo e quarto del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta.
Infine si fa presente che in data 30/9/2006 è stata presentata al Presidente del consiglio comunale di Terzigno, da parte di diversi consiglieri comunali, come da art. 22 del regolamento del Consiglio comunale, una istanza di deliberazione per la riduzione della TARSU 2006 del 60% “a causa del servizio di cui i cittadini non hanno fruito, anzi risultano danneggiati e beffati per fatto, colpa e grave inadempimento dell’amministrazione comunale e della ditta Mita” ; ( la ditta Nita era responsabile dello smaltimento rifiuti nel 2006 ). Di tale istanza di deliberazione si allega copia alla presente.
Pur se tale deliberazione non è mai stata assunta dal comune di Terzigno, da essa si evince la qualità del servizio offerto ai cittadini.
Ciò posto, al fine di evitare inutili ed onerosi contenziosi. lo scrivente

CHIEDE

ai sensi dei commi 2 e 4 dell?art. 59 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n° 507,
- lo sgravio e il rimborso delle cifre pagate pari al 60 per cento dell’importo per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2006.

In fede

……………………………………………………………….


Per quanto riguarda l'istanza citata nel ricorso, dovrebbe essere già in possesso del movimento perchè fornitaci a suo tempo da feriats.



PASSAPAROLA

1 commento:

Anonimo ha detto...

SAREBBE OPPORTUNO PUBBLICARE LA COPIA DELL'ISTANZA DI DELIBERAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEL 2006.